(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;
    Visto  l'Art.  19  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
seguenti modificazioni;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1299 di data
30 maggio 2003;

                              E m a n a

il seguente regolanento:

                               Art. 1.
    1. All'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale
25 agosto   1998,   n.   21-93/Leg.   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  La  composizione del nucleo di valutazione e' determinata,
nel numero massimo previsto dall'Art. 19, comma 2, della legge, dalla
giunta  provinciale  con  il  provvedimento  di  nomina;  il nudeo di
valutazione   deve  in  ogni  caso  essere  composto  da  almeno  due
componenti    esterni   all'amministrazione   provinciale.   Con   il
provvedimento di nomina la giunta provinciale individua il presidente
del  nucleo. I requisiti di professionalita' e di esperienza previsti
dalla  legge  sono  valutati  sulla  base dei curricula appositamente
presentati»;
      b) il comma 3 e' abrogato.